Il decreto legislativo n. 39 del 04.03.2014, in attuazione alla direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ha stabilito che il certificato penale del casellario giudiziale deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati previsti dal nostro codice penale contro i minori (prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, turismo sessuale e adescamento di minorenni) ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Tale disposizione, entrata in vigore ieri 7 aprile 2014 ed applicabile solo in presenza di un regolare contratto di lavoro (sono escluse le attività di volontariato), scatta per il datore all'atto dell'assunzione; l'ufficio del casellario giudiziale, situato in tutte le procure italiane, fornirà però le sole iscrizioni circa i provvedimenti relativi ai reati poc'anzi enunciati. Per il rilascio del certificato è necessaria una marca da bollo da € 16,00, salvo i casi di esenzione previsti per legge (quando richiedente ad es. è una Onlus o una federazione sportiva). Il datore di lavoro che non si conformerà al nuovo obbligo incorrerà in una sanzione da 10.000 a 15.000 euro.
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