Competenze dello Studio

venerdì 9 maggio 2014

Locazione a persona straniera: obbligo di comunicazione

Il decreto legge 21.03.1978 n. 59 convertito in legge il 18.05.1978 n. 191, all'art. 12 stabilisce che "chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore ad un mese l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'Autorità locale di pubblica sicurezza, entro 48 ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonché le generalità dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilità del bene e gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. In caso di violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 1.549,00". E' la cosiddetta dichiarazione di cessione fabbricato: la finalità di tale adempimento è quella di consentire all'Autorità di Pubblica Sicurezza di essere a conoscenza dei dati della persona che utilizza un determinato fabbricato che, a vario titolo, può essergli stato ceduto in uso. Analoga disposizione, seppur con finalità diverse, è quella contenuta nell'art. 7 del decreto legislativo 286/98, la quale prevede che "chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici, o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta entro 48 ore all'autorità locale di pubblica sicurezza". Dunque, quest'ultima norma non si riferisce al solo caso della cessione ("chiunque cede") ma a anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante.

Nessun commento:

Posta un commento