Il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada prevede una tolleranza del 5%, con un minimo di 5 km/h, nelle rilevazione della velocità. Dunque, la legge "perdona" le violazioni più leggere; facciamo, però, un esempio: su un limite di 50 km/h, il 5% di tolleranza corrisponde a 2,50 km/h, ma la multa, nel rispetto del minimo prevosto di 5 km/h, scatta solo al raggiungimento di 56 km/h. Pertanto, nell'esempio poc'anzi illustrato, se riceviamo una multa per aver superato anche solo di 1 km/h il limite di velocità (56 km/h) questa è legittima. Tuttavia, un Giudice di Pace varesino ha introdotto un nuovo orientamento in tema di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada. Questo Giudice ha affermato che la multa accertata con autovelox deve essere annullata per tenuità del fatto quando lo scarto tra il limite di velocità e l'andatura effettiva è minimo. La sanzione amministrativa risulta, pertanto, sproporzionata quando la violazione è di lieve entità (nel caso de quo, l'automobilista aveva superato soltanto di 1 km/h il limite di velocità consentito nel tratto di strada).
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