Chi commette un'infrazione al codice della strada comportante una decurtazione dei punti sulla patente di guida riceve, da parte dell'organo di polizia che ha accertato l'infrazione, il modulo di comunicazione dei dati unitamente alla notifica del verbale con diffida ad adempiere entro 60 giorni.
Chi omette tale comunicazione e paga immediatamente la multa in misura ridotta significa, per alcuni giudici, ammettere di essere stato lui l'effettivo conducente e responsabile della violazione; dunque, è illegittima la multa in caso di mancata comunicazione dei dati del conducente a chi ha fatto acquiescenza alla contravvenzione. L'organo di polizia dovrebbe allora procedere a decurtare i punti dalla patente di colui che ha corrisposto la somma rinunciando ad impugnare il verbale. Questo è, come detto, il solo convincimento di una giurisprudenza minoritaria.
La legge, infatti, impone l'obbligo di comunicare i dati dell'effettivo conducente. Se ciò non avviene, salvo giustificato motivo, il proprietario della vettura oggetto di contravvenzione che ometta la comunicazione dei dati nei 60 giorni dalla notifica del verbale subirà una ulteriore sanzione pecuniaria da € 284,00 a € 1.133,00; in questo caso, però, non avrà luogo alcuna decurtazione dei punti sulla patente di guida.
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