Competenze dello Studio

giovedì 4 settembre 2014

La prescrizione del compenso professionale dell'avvocato decorre dalla definizione della causa

L'art. 2935 c.c. stabilisce che "la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere". Nel caso della prestazione professionale dell'avvocato, il compenso dovuto per la difesa assunta nell'ambito di un giudizio diviene esigibile con la definizione dello stesso; pertanto, è da questo momento che decorre il termine di prescrizione triennale.
Problemi potrebbero sorgere nel caso in cui l'avvocato presti la propria opera per lo stesso cliente in più procedimenti. Tali prestazioni, in termini di prescrizione del diritto al compenso, seguono la stessa "regola" summenzionata? La risposta ce l'ha fornita la corte di appello fiorentina, la quale ha affermato che se l'avvocato riceve da un cliente più incarichi nell'ambito di diverse cause, il termine triennale di prescrizione decorre, anche in questo caso, dalla definizione di ciascuna di esse e non da quando si conclude il rapporto complessivo.

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