L'art. 582 c.p. sancisce che "chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni". Una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione ha stabilito, però, che ricorre tale illecito penale anche quando la persona offesa riporti una semplice alterazione dell'integrità fisica della persona, anche lieve. Si pensi, ad esempio, ad un ematoma derivante da un trauma contusivo di lieve entità (un morso): ciò è più che sufficiente per la configurazione del reato di lesioni personali. Il certificato rilasciato dal medico di famiglia avrà, inoltre, lo stesso valore di quello rilasciato dal Pronto Soccorso e nella quantificazione del danno potrà risultare determinante anche l'attestazione dello stato di ansia patito dalla vittima successivamente all'alterco (Cass. n. 26804 del 20 giugno 2014).
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