La Cassazione negli ultimi giorni è tornata ad occuparsi delle problematiche connesse al risarcimento del danno da cose in custodia. Il caso in questione ha visto la richiesta di risarcimento avanzata da una coppia di genitori all'ente comunale in quanto il figlio aveva riportato danni permanenti al viso in seguito ad una caduta da un cavallo a dondolo presente in un parco giochi pubblico. Due sono gli aspetti tenuti in considerazione nella vicenda: la possibilità per il soggetto danneggiato di percepire o prevedere una possibile situazione di pericolo derivante dall'utilizzo del bene e il dovere di cautela da parte di colui che entra in contatto con la cosa. Ciò premesso, laddove venisse riscontrato, come nel caso in questione, che i giochi fossero in perfette condizioni di manutenzione e, come tali, non in grado di determinare pericoli anche in presenza di un utilizzo assolutamente corretto, deve escludersi la responsabilità del c.d. custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. Tale responsabilità è esclusa in quanto un genitore che accompagna il figlio al parco giochi deve vigilare laddove questo si appresti ad utilizzare un gioco da cui possono derivare possibili rischi, non potendo poi invocare l'esistenza di una situazione di pericolo che egli era tenuto a considerare.
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