Talvolta acconsentiamo ad un soggetto terzo, per mero spirito di amicizia o di cortesia, di godere di un nostro immobile senza titolo alcuno; a volte invece tale titolo esiste, ma lo stesso o è inefficace o è venuto addirittura meno. Ecco allora quali sono le principali insidie:
1) il soggetto terzo occupa e gode del tutto arbitrariamente l'immobile senza che esista un titolo giustificativo (ad es. un contratto di locazione);
2) tra proprietario e terzo è effettivamente intercorso un contratto dove è in discussione o l'originaria validità (mancanza di un requisito essenziale) o la sua efficacia.
3) tra proprietario e terzo è effettivamente intercorso un contratto valido ed efficace ma che ha cessato di produrre i suoi effetti (scadenza di un contratto di locazione).
Pertanto, qualora il terzo soggetto si rifiuti di rilasciare spontaneamente l'immobile, privandoci della possibilità di normale godimento, l'unica strada percorribile sarà quella di promuovere un'azione civile per chiedere la condanna al rilascio ovvero la restituzione. In tutte e tre le suddette ipotesi ricorre, infatti, la c.d. occupazione sine titulo, ma se nel primo caso non è mai intercorso un titolo a favore dell'occupante, negli altri due, invece, si.
Nessun commento:
Posta un commento