In alcune circostanze la legge riconosce ad un soggetto un diritto di prelazione, cioè il diritto ad essere preferito, a parità di condizioni, a qualsiasi altro soggetto, nel caso in cui il soggetto passivo della prelazione dovesse decidere di stipulare un determinato contratto.
Prendiamo in esame, in questa sede, il diritto di prelazione del conduttore di un immobile adibito ad uso abitativo; questi ha diritto di prelazione quando, alla prima scadenza contrattuale, il locatore si avvalga della facoltà di diniego del rinnovo del contratto perché intende venderlo o ristrutturarlo ovvero:
1) intende vendere l'immobile a terzi e non ha la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione;
2) l'immobile è compreso in un edificio gravemente danneggiato che richiede importanti lavori di demolizione e/o ricostruzione o importanti lavori che ne assicurino la stabilità;
3) l'immobile si trova in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, demolizione o radicale trasformazione al fine di realizzare nuove costruzioni.
Nel primo caso il conduttore ha il diritto di essere preferito, a parità di condizioni, agli altri eventuali acquirenti dell'immobile; negli altri due casi, il conduttore ha il diritto di prelazione se il proprietario al termine dei lavori intende cedere nuovamente in locazione l'immobile.
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