Competenze dello Studio

martedì 14 ottobre 2014

Lesioni da emotrasfusione : 5 anni di tempo per agire contro il Ministero

La Corte di Cassazione, sez. IV civile, con sentenza n. 17403/2014, ha statuito che la responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, non configurandosi un contatto sociale tra il Ministero ed i singoli individui sottoposti a trasfusione ma, a tutto concedere, tra quelli e le singole strutture in cui la trasfusione è operata; nè sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione. Dunque, il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale.
Tale termine decorre non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da  quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando la normale diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche,a tal fine coincidente di norma non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui all'art. 4 della legge n. 210 del 1992, bensì al più tardi con la proposizione della relativa domanda amministrativa.

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