Competenze dello Studio

venerdì 10 ottobre 2014

Passante che inciampa sul marciapiede: la responsabilità del Comune

Con una recentissima sentenza la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito un concetto già consolidato in relazione alla responsabilità per i danni provocati da cose in custodia: il difetto costruttivo del piano stradale, consistente in un rilevante dislivello fra le lastre di copertura, è da ritenere causa strutturale, quindi fonte di responsabilità da cose in custodia, ove abbia in concreto creato inciampo e provocato la caduta di un passante.
Si ricorda che l'onere di fornire la prova delle circostanze che escludono la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. è a carico della pubblica amministrazione, gravando sul danneggiato solo l'onere di dimostrare il nesso causale tra la situazione del bene ed il verificarsi del danno.
E' agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c. del custode, sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza, quando la causa dell'incidente è indubbiamente ravvisabile in un difetto strutturale della strada di proprietà dell'amministrazione; a maggior ragione quando esso consiste in un dissestamento del fondo stradale, difetto integrante un vizio costruttivo indipendente dalle altrui modalità d'uso, di cui l'ente territoriale non poteva ignorare l'esistenza e che avrebbe dovuto eliminare.

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