Competenze dello Studio

venerdì 28 novembre 2014

Bollo auto : la prescrizione e gli atti interruttivi

La tassa automobilistica o bollo auto è un tributo locale che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore delle Regioni d'Italia di residenza. Poichè il pagamento dello stesso può essere oggetto di contestazione solo per gli ultimi tre anni è buona norma conservare le ricevute di avvenuto pagamento per almeno 36 mesi.
L'art. 2934 c.c. stabilisce, infatti, che "ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge"; nel caso della tassa automobilistica l'art. 3 del D.L. n. 2 del 6 gennaio 1986 prevede che essa scade il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Pertanto, per fare un esempio, in assenza di notifica di atti amministrativi, un bollo auto non pagato con scadenza dicembre 2011 da versare entro gennaio 2012, si prescrive nel mese di gennaio 2015. Se, invece, nel periodo anzidetto vi è stata notifica di un avviso di accertamento, di una cartella esattoriale o di un'ingiunzione fiscale, la richiesta di pagamento pervenuta nel gennaio 2015 è legittima. Tale principio è stato confermato negli ultimi giorni da una pronuncia della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
La notifica di un atto amministrativo entro il termine triennale di prescrizione interrompe, infatti, la stessa e dalla data di notifica inizia a decorrere un nuovo termine di tre anni.

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