Competenze dello Studio

giovedì 27 novembre 2014

Pignorabilità della pensione : limite fissato ad € 525,89

Con sentenza n. 468 del 22 novembre 2002 la Corte Costituzionale ha affermato l'impignorabilità assoluta di quella parte della pensione che vale ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita, ma anche a ritenere pignorabile, sia pure nei limiti del quinto, la parte restante. Con sentenza n. 6548 del 2011 la Corte di Cassazione ha, invece, preso atto della persistente inerzia del legislatore di individuare in concreto l'ammontare di quella parte di pensione idoneo ad assicurare proprio quei mezzi adeguati alle esigenze di vita del pensionato, affermando che spetta al giudice dell'esecuzione una valutazione al riguardo.
Ciò premesso al fine di colmare questa lacuna che spingeva il giudice a dover fissare il c.d. minimo vitale che il creditore non poteva "toccare" è intervenuta ancora una volta la Suprema Corte, la quale, sulla scorta di una recente pronuncia (sentenza n. 18755 del 2013), con sentenza n. 24536/2014 del 18.11.14 ha definitivamente ribadito che può essere pignorata soltanto la parte che eccede il minimo vitale, quantificato in € 525,89, nei limiti del quinto (elevato ad un terzo nel caso in cui il pignoramento derivi da causa di alimenti dovuti per legge).
L'importo previsto quale minimo vitale vale sia per i dipendenti della pubblica amministrazione sia per quelli del settore privato.

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