Dopo ampie dissertazioni sulle problematica relativa al rapporto intercorrente tra comodato di bene immobile e provvedimento di assegnazione della casa familiare a favore di uno dei due coniugi comodatari nell'ambito di un procedimento di separazione, la Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite ha definitivamente risolto il contrasto giurisprudenziale. Con ordinanza del 17.06.2013 n. 15113, infatti, la Corte a sezioni semplici si era interrogata sulla possibile lesione del diritto del proprietario/comodante, nel senso che era necessario verificare se "il contemperamento tra le contrapposte esigenze del comodatario o dell'assegnatario, da un canto, e del concedente, da altro canto, potesse essere altrimenti e diversamente realizzato" (Assegnazione casa coniugale e comodato di immobile).
Con sentenza del 29.09.14 n. 20448 si è statuito definitivamente che il comodante può richiedere la restituzione della casa familiare solo in presenza di un urgente ed imprevedibile bisogno ex art. 1809 c.c. Tale bisogno dunque non deve essere grave, ma necessariamente imprevisto, urgente e serio. Solo la necessità di un uso diretto ed urgente della cosa ma anche il sopravvenire imprevisto del deterioramento della condizione economica, che giustifichi la restituzione del bene anche ai fini della vendita o di una redditizia locazione, consentirebbe al comodante di porre fine al comodato anche se la destinazione sia quella di casa familiare.
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