Il nostro ordinamento prevede che quando l'ufficiale giudiziario o il postino è impossibilitato ad effettuare una notifica per irreperibilità del destinatario o per rifiuto di questi a ricevere il plico ovvero perché, in sua assenza, tutti i familiari conviventi non sono disposti a ricevere in consegna l'atto, la procedura da seguire è la seguente:
1 - deposito di copia dell'atto da notificare presso il Comune;
2 - avviso del deposito alla porta dell'abitazione del destinatario;
3 - invio di racc.ta a.r. al destinatario con cui lo si avvisa di aver provato invano ad eseguire la suddetta notifica.
Il rispetto di tale procedura non consentirà al destinatario di invocare la non conoscenza dell'atto.
La Corte Costituzionale ha anche specificato che la notifica si considera perfezionata nel momento in cui la racc.ta a.r. (indicata al punto 3) viene depositata nella cassetta della posta o, per gli atti giudiziari, decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione.
Diviene, allora, fondamentale per il creditore la prova del possesso e, dunque, l'esibizione in giudizio della ricevuta di ritorno della seconda raccomandata contenente l'avviso.
In mancanza, la notifica si considera non perfezionata.
Nessun commento:
Posta un commento