Competenze dello Studio

mercoledì 19 novembre 2014

Omesso versamento di ritenute previdenziali: la Cassazione precisa che trattasi ancora di reato punibile

L'imprenditore che omette di versare all'INPS le ritenute previdenziali operate sulla retribuzione del prestatore di lavoro commette un reato punibile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 1.032 euro: è quanto previsto dall'art. 2 del decreto legge n. 463 del 1983, il quale specifica altresì che il datore di lavoro non è punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
Tuttavia, con la legge n. 67/2014 il Parlamento, conferendo al governo la delega di adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili, ha previsto di trasformare in illecito amministrativo il reato anzidetto sempre che l'omesso versamento non ecceda il limite complessivo di 10.000 euro annui. Sulla scorta di ciò sono intervenute alcune importanti pronunce (vedi, tra le prime, Tribunale di Asti, sez. penale, 27 giugno 2014), le quali hanno chiarito che, poichè la legge delega possiede con certezza l'attitudine ad orientare l'interpretazione dell'art. 2 del decreto legge n. 463/1983 ed a completare il contenuto precettivo di quanto affermato dal giudice delle leggi, l'omesso versamento di ritenute previdenziali per importi inferiori a 10.000 euro per ciascun periodo di imposta non è previsto dalla legge come reato.
Negli ultimi giorni, però, è intervenuta sul tema la Corte di Cassazione la quale ha statuito che la fattispecie di omesso versamento è tuttora prevista come reato; questo, infatti, non è stato depenalizzato in quanto non è stata ancora modificata la relativa norma penale attraverso l'emanazione del decreto legislativo.

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