Con sentenza n. 820 del 24 ottobre 2014, depositata in data 20.0.15, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla decorrenza del dies a quo ai fini della proposizione della domanda di risarcimento, ha ribadito che "in applicazione del principio della percepibilità e conoscibilità del danno unitamente a quello della rapportabilità causale, il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e art. 2947, comma 1, c.c. non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui la stessa viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche".
Appare ragionevole, altresì, ipotizzare che "dal momento della proposizione della domanda amministrativa, ex lege n. 210 del 1992, la vittima del contagio deve aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche.
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