Competenze dello Studio

mercoledì 4 febbraio 2015

Mediazione e negoziazione assistita a confronto

Il cliente che si rivolge ad un legale deve sapere che questo ha l'obbligo di informarlo che in determinate ipotesi, prima di instaurare una procedimento giudiziario, devono necessariamente avviare una trattativa con la controparte al fine di valutare un componimento bonario della controversia. Due sono le procedura all'uopo previste: la mediazione e la negoziazione assistita.
Attraverso il procedimento di mediazione, la parte deve rivolgersi ad un organismo accreditato dal Ministero della Giustizia affinchè questo fissi un incontro tra le parti, alla presenza dei rispettivi avvocati, per risolvere la lite; in caso di esito negativo, ai mediatori non sarà dovuta alcuna indennità e per la parte si aprirà la strada per procedere in giudizio.
La negoziazione assistita, invece, si svolge all'interno dello studio legale; l'avvocato, preliminarmente, deve inviare alla controparte una missiva contenente un invito ad intraprendere una procedura di negoziazione che porti alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. La mancata risposta o il rifiuto nel termine di 30 giorni, legittimano la parte ad agire in giudizio. Diversamente si aprirà la procedura di negoziazione, alla presenza dei rispettivi legali, che potrà sfociare in un accordo integrale su tutta la materia del contendere, in un accordo parziale, o in una mancanza di accordo.

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