Quando si parla di atti sessuali si intende tutti quegli atti idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità di un soggetto, con invasione nella sua sfera sessuale. Quante volte ci saremo chiesti quali conseguenze scaturiscono da un rapporto sessuale tra un minore ed un adulto e quali, invece, tra due minori.
Quando sono leciti e quando, invece, non lo sono? La fattispecie penale che incrimina gli atti sessuali con minorenni è l'art. 609quater c.p., introdotto dall'art. 5 della l. 15.02.1996 n. 66; tale disposizione tutela il corretto sviluppo della personalità sessuale del minore attraverso una assoluta intangibilità nell'ipotesi di minore degli anni 14, o relativa con riferimento a specifiche situazioni di parentela o di affidamento del minore stesso. In particolare:
1) il soggetto adulto che intrattiene rapporti sessuali con un minore degli anni 14, sia esso consenziente o meno, commette un reato punito dal nostro ordinamento con la reclusione da 5 a 10 anni. 2) soggiace alla stessa pena chi intrattiene rapporti sessuali con un minore di anni 16, rispetto al quale vi è un rapporto di parentela o convivenza, ovvero vi è legato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.
3) colui che compie atti sessuali con un minore di anni 18 ma maggiore di 16, rispetto al quale vi è un rapporto di parentela o convivenza, è punito con la reclusione da 3 a 6 anni.
4) il minore che ha compiuto gli anni 14 è libero di partecipare scientemente ad atti sessuali, anche con un adulto, purché liberi, non coartati e non violenti.
5) i minorenni che, coscientemente e liberamente, intrattengano tra loro atti sessuali non sono punibili purché abbiano raggiunto i 13 anni e la differenza di età all'interno della coppia non superi i 3 anni. Il limite di differenza d'età non si applica se entrambi hanno compiuto i 14 anni.
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