Competenze dello Studio

mercoledì 4 marzo 2015

Il coniuge non versa l'assegno di mantenimento: cosa fare?

L'assegno di mantenimento è una forma di contribuzione economica disposta, con provvedimento del giudice, in sede di separazione tra i coniugi a favore del coniuge economicamente più debole e/o agli eventuali figli nati dal matrimonio. Ma se il coniuge obbligato viene meno al versamento di quanto impostogli dal giudice, come comportarsi? In primo luogo occorrerà rivolgersi ad un legale, il quale provvederà ad inoltrare una diffida formale al coniuge inadempiente. Qualora questo confermi la sua volontà di non adempiere o comunque in difetto di riscontro, due sono le strade percorribili: civile e penale. Sul piano civile, quando si è in possesso di un provvedimento del giudice che ha già quantificato la somma da versare sarà sufficiente intraprendere una procedura breve di esecuzione forzata, la quale può consistere nel pignoramento, nei confronti del coniuge obbligato, di beni mobili (arredamento di casa) o di somme di denaro (lo stipendio o un conto in banca) o di beni immobili. Quando l'omesso versamento riguarda l'assegno di mantenimento per i figli, la legge prevede che, in caso di impossibilità oggettiva da parte del genitore obbligato, siano gli altri ascendenti (i nonni) a dovervi provvedere. Sul piano penale, il coniuge beneficiario dell'assegno di mantenimento potrà sporgere querela, nei confronti del genitore inadempiente, per violazione degli obblighi di assistenza materiale. La legge, infatti, punisce il genitore che fa mancare i mezzi di sussistenza  ai discendenti di età minore, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa. Nel corso del procedimento penale, il genitore potrà costituirsi parte civile al fine di ottenere il mantenimento e le somme pregresse non corrisposte in sede di esecuzione della sentenza. Tuttavia, la Suprema Corte ha precisato che se il coniuge non versa l'assegno di mantenimento ai figli non commette reato se l'altro coniuge affidatario ha le condizioni economiche tali da garantire ai minori i necessari mezzi di sussistenza, ricorrendo nella fattispecie "soltanto" un illecito civile.

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