Avevamo già affrontato la problematica in un post di poco tempo fa, senonché la Corte di Cassazione, nell'ultima settimana, è intervenuta nuovamente sull'argomento. Il precedente orientamento prevedeva che il latrato del cane, qualora superi la normale tollerabilità tanto da recare disturbo al riposo notturno delle persone, comporta il riconoscimento di una responsabilità civile e penale del proprietario. Più precisamente l'art. 659 c.p. recita che "chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o gli intrattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 309 euro". Con sentenza n. 6685 del 12.02.2014 gli ermellini hanno precisato che affinché possa configurarsi la responsabilità penale del proprietario è necessario che i rumori incidano sul riposo e sulla tranquillità delle persone ma, soprattutto, occorre che il disturbo sia arrecato non semplicemente a chi ha denunciato il fatto ma ad un numero indeterminato di persone.
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