Competenze dello Studio

lunedì 9 marzo 2015

La riabilitazione penale: una seconda "possibilità" offerta dalla legge

La persona condannata a seguito di sentenza penale passata in giudicato, che ha manifestato nel tempo sicuri segni di ravvedimento, ha diritto di ottenere l'estinzione del reato commesso; le conseguenze penali del reato, costituenti un ostacolo all'interno del contesto sociale in cui la persona condannata vive, possono essere eliminate, infatti, grazie all'istituto della riabilitazione. La domanda di riabilitazione può essere chiesta decorso un periodo di tre anni da quando è stata eseguita la pena inflitta con la sentenza di condanna; otto anni, se il condannato è stato ritenuto recidivo aggravato; 10 anni per chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza. Funzione dell'istituto è quella di favorire il pieno reinserimento del condannato nella vita quotidiana, attraverso la dimostrazione, nel tempo, di prove effettive di buona condotta, di non aver commesso altri reati, di aver pagato le spese di giustizia e l'eventuale risarcimento del danno alla parte civile costituita nel processo penale. La procedura di riabilitazione non prevede spese vive (marche da bollo, diritti) e offre la possibilità, per coloro che possiedono i requisiti reddituali di legge, di essere ammessi al gratuito patrocinio a spese dello Stato.

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