L'indennità per la perdita di avviamento commerciale è una somma in denaro spettante al conduttore di un bene immobile adibito ad uso commerciale, artigianale, industriale o alberghiero in caso di cessazione del rapporto di locazione. E' a tutti gli effetti una forma di risarcimento del danno dovuta dal proprietario/locatore dell'immobile e riconosciuta al conduttore a seguito del trasferimento, indipendente dalla sua volontà, della propria attività; attività che deve essere caratterizzata da un contatto diretto con il consumatore. La legge prevede dunque, per il riconoscimento dell'indennità, che la cessazione del rapporto locatizio non debba essere stata causata da risoluzione per inadempimento o disdetta o recesso da parte del conduttore. L'indennità è prevista anche in caso di termine della locazione per decorso del termine pattuito contrattualmente.
Circa il quantum, l'indennità è pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto; per le attività alberghiere l'indennità è pari a 21 mensilità. Qualora nel termine di 1 anno dalla cessazione del contratto, l'immobile sia adibito all'esercizio della stessa attività o di attività incluse nella medesima tabella merceologica che siano affini a quella già esercitata dal conduttore uscente, l'indennità sarà pari a 36 mensilità dell'ultimo canone (42 mensilità per le attività alberghiere).
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