Competenze dello Studio

venerdì 12 giugno 2015

Abbandono del tetto coniugale : quando è possibile farlo?

L'art. 570 c.p. punisce con la reclusione fino ad un anno o con la multa da 103,00 euro a 1.032,00 euro "chiunque abbandonando il domicilio domestico si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge". E' rilevante, tuttavia, il solo allontanamento non temporaneo accompagnato dalla volontà di sottrarsi volontariamente agli obblighi inerenti alla qualità di coniuge, che attengono non soltanto alla sfera economica ma anche a quella affettiva. 
Chi, pertanto, vuole "uscire" di casa è opportuno che si rivolga immediatamente ad un avvocato per capire bene quali potrebbero essere le reali conseguenze di tale comportamento; solo successivamente alla presentazione della domanda di separazione, l'uscita dalla casa coniugale non configura più l'abbandono, previsto e punito dal succitato articolo di legge..
Chi, invece, abbandona il tetto coniugale a seguito di una situazione divenuta insostenibile e, dunque, per impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza non incorrerà nelle sanzioni di legge.

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