Competenze dello Studio

mercoledì 24 giugno 2015

Il nuovo pignoramento di veicoli, motoveicoli e rimorchi

Il recente D.L. 132/2014 conv. in L. 162/2014 ha disciplinato il nuovo pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Si esegue mediante notificazione e successiva trascrizione al debitore di un atto nel quale occorre indicare esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione e gli si fa l'ingiunzione prevista nell'art. 492 c.p.c.
La vera novità consiste, tuttavia, nella possibilità per gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati di procedere al ritiro della carta di circolazione e, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà ed all'uso dei beni stessi e di consegnare quindi il bene pignorato direttamente all'istituto vendite giudiziarie (I.V.G.). Tale possibilità interviene ogniqualvolta il debitore, raggiunto dal pignoramento, non consegnerà spontaneamente il bene entro 10 giorni all'I.V.G. Quest'ultimo, ricevuto in custodia il bene, deve darne immediata notizia al creditore a mezzo PEC. L'ufficiale giudiziario, nel frattempo, dovrà invece consegnare l'atto di pignoramento al creditore procedente per la trascrizione nei pubblici registri. Entro 30 giorni dalla comunicazione a mezzo PEC, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, le copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dall'atto di pignoramento e della nota di trascrizione. Il mancato rispetto del termine fa perdere efficacia al pignoramento.

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