Competenze dello Studio

venerdì 26 giugno 2015

Il tempo che l'avvocato dedica al mancato cliente va retribuito anche in mancanza di formale incarico

Con ordinanza n. 22737 del 27 ottobre 2014 la Suprema Corte di Cassazione ha definitivamente chiarito che "l'avvocato che impegni il proprio tempo e le proprie competenze professionali, anche in assenza di un conferimento formale dell'incarico, ha diritto al compenso secondo il tariffario forense". Sarebbero dunque prive di qualsivoglia fondamento le doglianze del cliente che invochi il mancato conferimento del mandato all'avvocato in forma scritta o la mancata effettuazione di prestazioni professionali in suo favore.
E' sufficiente ad esempio che il legale abbia conservato in copia i documenti sottoposti alla sua attenzione dal cliente ovvero la missiva con la quale lo stesso avvocato invita il cliente a formalizzare l'incarico professionale.
Trattasi di una più ampia lettura dell'art. 4 del D.M.55/2014 in cui si legge che "ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche trattate e di fatto trattate".

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