Competenze dello Studio

venerdì 17 luglio 2015

La pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità è una quota della pensione di una persona defunta che spetta a chi ne è stato coniuge; spetta anche all'ex coniuge divorziato della persona deceduta se la sentenza di divorzio aveva riconosciuto il diritto all'assegno di mantenimento ed a patto che il coniuge superstite non passi a nuove nozze. Oltre al coniuge superstite o divorziato, in presenza di determinate circostanze, ne hanno diritto i figli che alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti ed a carico dello stesso. Tale diritto viene meno per il coniuge qualora questi contragga nuovo matrimonio, mentre per i figli minori al compimento del 18° anno di età. Qualora i figli studenti prestino al contempo attività lavorativa ovvero in caso di interruzione degli studi si ha soltanto una sospensione e non l'estinzione del diritto alla pensione. Per gli studenti universitari tale beneficio viene meno, in ogni caso, al compimento del 26° anno di età. La quota di pensione che viene erogata ai superstiti è pari al 60% della pensione spettante al defunto se viene erogata in favore del solo coniuge superstite; al 70% se viene erogata in favore di un solo figlio superstite; al 100% se viene erogata in favore del coniuge superstite e di due figli oppure di tre o più figli. La domanda per ottenere la pensione di reversibilità si può presentare per via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Inps, utilizzando il PIN a disposizione di ogni singolo cittadino o rivolgendosi ad un patronato.

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