Competenze dello Studio

lunedì 20 luglio 2015

La sospensione della patente di guida

La sospensione della patente di guida è una misura di natura cautelare volta ad evitare la reiterazione di una condotta contraria alle norme del codice della strada, alle norme amministrative o penali. Vediamo nello specifico quali sono le violazioni che possono comportare l'applicazione di tale misura:
1) Sospensione come sanzione amministrativa accessoria a seguito di illecito amministrativo: l'agente accertatore al momento dell'accertamento dell'infrazione al codice della strada, ad es. per eccesso di velocità, ritira materialmente la patente di guida e rilascia un permesso di guida provvisorio al trasgressore per condurre la propria auto nel luogo da questo indicato. La patente, nei 5 giorni successivi viene inviata al Prefetto, il quale entro 15 giorni emette l'ordinanza che ne determina la durata; quindi viene notificata all'interessato. Il mancato rispetto dei termini consente al trasgressore di ottenere la restituzione immediata del documento di guida a semplice richiesta. 
2)  Sospensione come sanzione amministrativa accessoria a seguito di illecito penale:  l'agente al momento dell'accertamento dell'infrazione al codice della strada, ad es. per guida in stato di ebbrezza o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti, ritira immediatamente la patente e la trasmette entro 10 giorni al Prefetto, il quale emette l'ordinanza che viene notificata all'interessato con l'indicazione della durata della sospensione. Sarà, poi, il giudice a confermare, all'esito del processo penale, la sospensione o meno.
3) Sospensione come misura cautelare amministrativa in caso di reato derivante dalla violazione del C.d.S.: a seguito di un sinistro stradale, l'agente accertatore trasmette il rapporto ed il verbale, entro 10 giorni, al Prefetto, il quale, accertati elementi di evidente responsabilità,  può disporre la sospensione provvisoria della patente, ordinando all'intestatario di consegnarla nel termine di 5 giorni dalla comunicazione.
4) Sospensione per il venir meno dei requisiti psicofisici di idoneità alla guida accertati in sede di visita per la conferma di validità o per la revisione della patente.

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