
-BOLLO AUTO: 3 anni dal giorno in cui il pagamento è dovuto;
-MULTE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: 5 anni dall'accertamento della violazione o dalla notifica dell'atto di accertamento.
-CANONE RAI: 10 anni dal 31 gennaio dell'anno in cui è dovuto il pagamento.
-IVA ed IRPEF: 5 anni dal giorno in cui il pagamento è dovuto;
-BOLLETTA ENEL, ACQUA, TELEFONO: 5 anni dalla data di scadenza del pagamento;
-TARSU, TARES, IMU: 5 anni dalla data di scadenza del pagamento.
I termini suindicati sono interrotti (quindi ricominciano a decorrere) dalla notifica di un cartella di pagamento o da un atto di ingiunzione fiscale.
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