Il soggetto assicurato che rimane
coinvolto in un incidente stradale deve obbligatoriamente presentare
la denuncia di avvenuto sinistro alla propria compagnia di
assicurazione attraverso un apposito modulo fornito dalla medesima.
E' opportuno avere sempre nella nostra auto, pronto per l'utilizzo,
tale modulo blu, detto C.A.I. (Constazione Amichevole di Incidente),
anche se la sua compilazione e sottoscrizione è possibile anche
successivamente al sinistro. Tuttavia, la denuncia va inoltrata entro
3 giorni dall'accaduto. E' consigliabile, affinché si riducano i
tempi per la liquidazione del danno, redigere e sottoscrivere il
C.A.I. congiuntamente. Successivamente dovremo avanzare una richiesta
di risarcimento del danno sofferto, attraverso la procedura di
indennizzo diretto o attraverso la procedura ordinaria, di cui ci
occuperemo nei prossimi articoli; nel primo caso, la richiesta andrà
avanzata alla propria compagnia assicurativa, nel secondo caso alla
compagnia assicurativa di controparte. E' importante tener ben
presente che il diritto al risarcimento del danno si prescrive in 2
anni dal sinistro, ai sensi dell'art. 2947 c.c.
L'impresa di
assicurazione deve formulare una congrua offerta di risarcimento,
ovvero comunicare di non voler procedere alla liquidazione del danno,
entro termini ben precisi dalla richiesta del danneggiato:
1) 30 giorni in caso di danni alle
sole cose e in presenza di un C.A.I. sottoscritto da entrambi i
conducenti rimasti coinvolti nel sinistro.
2) 60 giorni in caso di danni alle
sole cose e in presenza di un C.A.I. sottoscritto dal solo
danneggiato;
3) 90 giorni in caso di danni
anche alla persona.
Se la compagnia propone il
risarcimento:
1) il danneggiato accetta: in tal
caso la compagnia deve versargli le somme entro 15 giorni
dall'accettazione;
2) il danneggiato non accetta: la
compagnia paga lo stesso, ma tale somma sarà considerata quale
acconto sul maggior dovuto.
3) il danneggiato non risponde: la
compagnia provvede comunque alla liquidazione entro 30 giorni dalla
proposta.
Se la compagnia non risponde o
comunque risponde ma non intende rimborsare o se il danneggiato non
accetta la proposta vi è la possibilità di instaurare un
procedimento giudiziario di risarcimento nei confronti della
compagnia del responsabile, chiamando in causa anche quest'ultimo.
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