Competenze dello Studio

lunedì 29 febbraio 2016

Sfratto per morosità: il termine di grazia

L'art. 55 l. 392/78, comunemente conosciuta come legge sull'equo canone, prevede che il conduttore convenuto in giudizio dal locatore per il mancato pagamento dei canoni e/o degli oneri accesori possa chiedere al Giudice il c.d. termine di grazia, ossia un periodo di tempo non superiore a novanta giorni ovvero centoventi giorni in circostanze eccezionali al fine di poter sanare la morosità ed evitare, pertanto, la risoluzione del contratto. Entro il termine stabilito dal Giudice l'inquilino dovrà corrispondere oltre al dovuto anche gli interessi e le spese processuali, pena la convalida dello sfratto con fissazione della data per il rilascio dell'immobile alla successiva udienza già fissata dal Giudice. Il termine per sanare la morosità deve qualificarsi come perentorio, dunque non prorogabile; cosi come non è concesso al Giudice valutare l'importanza o meno dell'inadempimento allo spirare del concesso termine di grazia. La concessione del termine di grazia, tuttavia, è una possibilità prevista soltanto nelle locazioni ad uso abitativo, non in quelle ad uso commerciale. Il conduttore parte di un contratto ad uso non abitativo, pertanto, all'udienza prefisata non potrà rappresentare l'eventuale difficoltà economica in cui versa per vedersi riconosciuto il termine di grazia, in quanto il Giudice non potrà che pronunciare ordinanza di convalida dello sfratto, salvo comprovata opposizione da parte del conduttore stesso.

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