Competenze dello Studio

martedì 21 ottobre 2014

Assegni emessi senza autorizzazione: quali conseguenze?

Si parla di "emissione di assegni senza autorizzazione" quando il sottoscrittore (traente) emette un assegno senza che esista un contratto tra questi e la Banca (trattario) che lo autorizzi espressamente a fare ciò. Tale fattispecie era inizialmente punita, ai sensi dell'art. 1 l. 15.12.1990 n. 386, con la reclusione da tre mesi ad un anno; l'art. 28 del d.lgs. 30.12.1999 n. 507 ha, però, depenalizzato tale fattispecie trasformandola in un mero illecito amministrativo punito con la sanzione del pagamento di una somma da € 1.032 a € 6.197. Se l'importo dell'assegno supera i 10.329,14 € o nel caso di reiterate violazioni si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.065 a € 12.304. Competente ad applicare le sanzioni suindicate è il prefetto del luogo di pagamento dell'assegno.

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