A quanti sarà capitato di attendere il proprio bagaglio davanti al nastro trasportatore dell'aeroporto o di vederselo recapitare davanti alla propria cabina della nave e constatare che lo stesso sia danneggiato! La pretesa risarcitoria in caso di danneggiamento bagaglio è regolata dalla Convenzione di Montreal del 1999 nonché dal Regolamento 889/2002/CE che recepisce in un contesto comunitario quanto definito a livello internazionale. In particolare, si afferma che "nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione è limitata alla somma di circa € 1.100 euro per passeggero"; il vettore aereo, però, risarcisce il danno materiale solo se adeguatamente comprovato. La prima cosa da fare è quella di andare alla reception o ufficio oggetti smarriti presentando la propria prenotazione/biglietto, il tagliando del bagaglio e compilare il c.d. Property irregularity report (Pir). L'ufficio rilascerà una copia della "dichiarazione di bagaglio danneggiato". A questo punto, entro 7 giorni occorrerà inviare una richiesta scritta di rimborso alla compagnia aerea o navale, attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. A seguito della richiesta di rimborso sarà aperta la pratica, in conseguenza della quale occorrerà inviare la seguente documentazione: 1) codice fiscale del destinatario del pagamento 2) copia polizza di assicurazione 3) fattura di riparazione o, in caso contrario, dichiarazione di un concessionario o rivenditore del settore che attesti l'impossibilità ad effettuare la riparazione ed il valore originario del bagaglio danneggiato 4) codice IBAN del destinatario del pagamento 5) originale del Pir di danneggiamento. Solo con l'inoltro della suddetta documentazione sarà definito il sinistro.
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