Competenze dello Studio

martedì 6 maggio 2014

Atto giudiziario non ritirato o rifiutato: quali conseguenze?

L'art. 1335 c.c. prevede che "la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia". Se ne desume, per dare una risposta alla nostra domanda, che il rifiuto e il mancato ritiro di un atto giudiziale può essere una scelta sbagliata; questo perchè la legge considera il recapito come avvenuto, avente tutti gli effetti di legge che ne conseguono. Se con la sottoscrizione della ricevuta di ritorno che viene rispedita al mittente, quest'ultimo ha la prova della ricezione dell'atto e dell'esatto momento in cui questa è avvenuta, il problema si pone nel momento in cui il destinatario non ritira l'atto perchè non si trova in casa al momento del recapito da parte del postino o perchè ne rifiuta la ricezione; per ovviare a questo problema, la legge prevede che in caso di rifiuto, di assenza o di mancato ritiro scatta la presunzione di conoscenza: l'atto, cioè, si presume conosciuto salvo che il destinatario provi di essersi trovato nell'impossibilità di averne notizia. Più precisamente, la notifica si intende perfezionata per il destinatario decorso il decimo giorno successivo a quello di ricevimento dell'avviso di deposito presso l'ufficio postale, senza ritiro dell'atto.

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