Competenze dello Studio

mercoledì 13 maggio 2015

Alberi e piante: la disciplina delle distanze legali

La normativa disciplinata dal nostro codice civile in materia di alberi e piante differenzia la distanza delle stesse dal confine a seconda del tipo di albero e pianta di cui trattasi. In particolare, gli alberi ad alto fusto devono essere posizionati a distanza di tre metri dal confine: si considerano tali i castagni, i noci, le querce, gli olmi, i cipressi, i platani, i pini e simili; gli alberi non di alto fusto, invece, devono essere collocati a distanza non superiore ad un metro e mezzo:  sono tali quelli il cui fusto sorto ad altezza non superiore a tre metri si diffonde in rami; le viti, gli arbusti, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo e le siepi vive devono essere collocate a distanza di mezzo metro dal confine del vicino: tale distanza deve essere di un metro in caso di siepi di ontano, castagno o altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo e di due metri per le siepi di robinie. Le succitate distanza non devono essere rispettate se sul confine vi è un muro divisorio appartenente ad uno o ad entrambi i confinanti, a meno che l'altezza della pianta superi quella del muro.
Le controversie relative alla osservanza delle distanze nel piantamento degli alberi e delle siepi sono devolute alla competenza del Giudice di Pace, previo esperimento del tentativo di mediazione.

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