Competenze dello Studio

domenica 22 luglio 2018

La conversione automatica del contratto di natura transitoria in contratto ordinario 4+4

La legge n. 431 del 09.12.1998, all'art. 5, disciplina i contratti di locazione di natura transitoria prevedendo la possibilità di stipularli per una durata inferiore ai limiti previsti dalla legge generale, al fine di soddisfare le particolari esigenze delle parti. In particolare, attraverso tale accordo il locatore mette a disposizione del conduttore, temporaneamente ma per finalità non turistiche, un immobile ad uso abitativo, dietro corresponsione di un canone liberamente concordato tra le parti. In alcuni Comuni, tuttavia, il canone è fissato in base ad accordi territoriali. Ciò che caratterizza questa tipologia di contratti è una ben individuata esigenza transitoria, la cui durata non può essere inferiore ad un mese e superiore a diciotto mesi, che deve essere documentalmente comprovata ed allegata al contratto. Si pensi, ad esempio, al trasferimento temporaneo dell'insegnante scolastico. Un diverso accordo sulla durata contrattuale (inferiore ad 1 mese o superiore a 18 mesi) comporta la nullità della relativa clausola, con la conseguenza che viene ad applicarsi il termine minimo di un mese o quello massimo di diciotto mesi. In caso di mancata specificazione dell'esigenza transitoria il contratto è assoggettabile alla normale disciplina ordinaria avente durata di anni 4+4. Ma cosa succede se le esigenze transitorie sono state poste dal locatore ed allo spirare del contratto queste non risultano confermate? Anche in questo caso, il locatore che abbia rappresentato la possibilità di stipulare un contratto di locazione temporaneo deve, alla scadenza dello stesso, confermare per iscritto al conduttore il permanere delle esigenze delle transitorietà; viceversa, se il conduttore continua a godere dell'immobile il contratto diventa soggetto alla disciplina ordinaria, con durata di anni 4+4. Se il locatore comunica il perdurare dell'esigenza transitoria e non lo adibisce nel termine di sei mesi all'uso dichiarato, il conduttore ha diritto al ripristino del contratto di locazione secondo la disciplina ordinaria o al risarcimento del danno fino ad un massimo di 36 mensilità dell'ultimo canone corrisposto.

Nessun commento:

Posta un commento